Art. 2.
(Princìpi del piano energetico nazionale).

      1. Nella formulazione del piano energetico nazionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce misure, modalità e

 

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tempi idonei a garantire, entro il termine di venti anni dalla data di adozione del medesimo piano, il raggiungimento di un'autonomia della produzione energetica pari ad almeno il 50 per cento del consumo nazionale, tenendo conto anche delle aspettative di crescita dell'economia.